NORMATIVA DI RIFERIMENTO CQS

cessione del quinto
Finanziamenti con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio

Il finanziamento con rimborso mediante cessione dello stipendio applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonché il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950. Tale forma di finanziamento è erogabile a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'amministrazione, perché a loro volta risultano creditori nei confronti del proprio datore di lavoro dello stipendio mensile. A fronte di un contratto tra lavoratore e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria retribuzione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato al datore di lavoro nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest'ultimo è tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al totale rimborso del prestito. Il datore di lavoro è dunque obbligato solidalmente con il proprio dipendente-debitore principale nei confronti della finanziaria. In un'ottica prudenziale, le aziende private dovranno possedere alcuni requisiti che garantiscano la solvibilità e la stabilità del rapporto di lavoro del dipendente finanziato. L'art. 1 comma 137 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) a far data dal 1° gennaio 2005 ha espressamente esteso il D.P.R. n. 180/1950 anche ai dipendenti di soggetti privati. Prima di procedere all'erogazione del prestito viene altresì costituito, quale garanzia, un vincolo sul trattamento di fine rapporto maturato, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro verrà devoluto integralmente alla finanziaria fino alla concorrenza del debito residuo. Ulteriore garanzia, imposta obbligatoriamente ex lege dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 citato, è costituita dall'accensione di una polizza rischio vita, rischio perdita pecuniaria o credito che, prima della legge finanziaria 2005, per i dipendenti statali e pubblici veniva emessa esclusivamente e direttamente dall'INPDAP, mentre attualmente possono venire emesse anche da compagnie private; l’art. 1 comma 138 della Legge 311 del 30 dicembre 2004 ha, infatti, abrogato l’art. 34 del D.P.R. 180/1950, che prevedeva per i dipendenti statali che la garanzia dovesse essere prestata unicamente dall'INPDAP.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DP

delegazione di pagamento
Finanziamenti con rimborso mediante delegazione di pagamento

Finanziamenti con rimborso mediante delegazione di pagamento Il finanziamento con rimborso mediante delegazione di pagamento applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto dell'art 1269 del codice civile, e consiste in un incarico conferito dal lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro di trattenere una quota della sua retribuzione e di versarla direttamente alla finanziaria fino all'integrale rimborso del debito in essere. Tale istituto è stato elaborato per consentire a un dipendente che abbia già in corso una cessione del quinto dello stipendio, regolata dagli artt. 1260 e segg. cod. civ. e dal D.P.R. n. 180/1950, di potere accedere ulteriormente al credito mediante una trattenuta sulla sua retribuzione. Pari alla differenza tra 1/5 e la metà della retribuzione o pensione netta. Per quanto concerne il regime dei tassi applicati, occorre sottolineare che a norma delle vigenti Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura della Banca d'Italia, Per le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del d. lgs. 385/93 degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella G.U. n.200 del 29 agosto 2009) il TEG massimo applicabile ai fini antiusura per i prestiti contro delegazione di pagamento è quello dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, in quanto considerati "assimilati", purché concorrano tutte le seguenti condizioni: prevedano l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore; abbiano durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato ad un soggetto assunto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d’impiego; abbiano ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute; siano rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell’azienda; siano assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel D.P.R. n. 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita, rischio perdita pecuniaria o credito). Sussistendo tali requisiti, i prestiti contro delegazione di pagamento rientrano nella medesima categoria della Cessione del Quinto dello Stipendio e pertanto le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del TEG purché siano certificate da apposita polizza, in quanto derivano dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Invece le altre operazioni di delega sono trattate alla stregua di un normale prestito personale. Per quanto concerne i dipendenti statali, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. del 16 ottobre 1996, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni ha stabilito che tali forme di finanziamento, poi definite delegazioni "facoltative" o "convenzionali" siano rilasciate a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 D.P.R. n. 180/1950 (istituti di credito, intermediari finanziari, società di assicurazione, ecc.), nei limiti previsti dal citato Testo Unico n. 180/1950, e che venga stabilito preventivamente - mediante apposita convenzione tra l'amministrazione e gli istituti erogatori - l'onere da porre a carico di questi ultimi, pari al costo delle risorse umane ed informatiche impiegate. Ogni operazione di delegazione comporterà pertanto dei costi che la finanziaria dovrà versare all'amministrazione per ottenere il rimborso delle quote mensili.